Il biologo nutrizionista

La  figura del biologo nutrizionista è ufficialmente riconosciuta dalla legge italiana.
Si  può anche aggiungere che il biologo è l’unico professionista, a favore del quale esiste una precisa norma giuridica di rango legislativo, che riconosce la sua competenza a valutare i bisogni nutritivi ed a redarre i conseguenti profili nutrizionali.

La legge 396/67, art.3, lettera B), afferma testualmente che formano oggetto della professione di biologo le attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”. 
A rendere ancora più solida la figura professionale del biologo nutrizionista interviene successivamente il Decreto Ministeriale n.352 del 22 luglio 1993, ove si legge testualmente, tra altro, “che la valutazione dei bisogni nutritivi e energetici dell’uomo può prendere corpo nella “determinazione della dieta ottimale umana individuabile in relazione ad accertate condizioni fisiopatologiche; e altresì nella determinazione di diete speciali per particolari, accertate, condizioni patologiche in ospedali, nosocomi, etc.”.

Applicando i principi sanciti dalla citata Sentenza 16626 l’unico obbligo che incombe al biologo è quello, ovviamente, di non qualificarsi come medico, di non effettuare diagnosi e di non prescrivere farmaci.
Secondo parere del Consiglio Superiore di Sanità inerente le competenze in materia di nutrizione delle professioni di medico, biologo e dietista.

 

 

 

 

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